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TUTELARE LE IDEE ATTRAVERSO IL BREVETTO DI INVENZIONE


Accade spesso che chi ha un’idea voglia brevettarla come invenzione e dopo un’attenta analisi si scopra che non sussistono i requisiti previsti dalla legge, ovvero che manca la novità, l’attività inventiva o l’industrialità, che sono necessari per riconoscere protezione giuridica al brevetto come invenzione.

Che cosa è un’invenzione e perché brevettare?

L’ordinamento italiano disciplina i brevetti per invenzione ed i brevetti per modelli industriali.

Ai sensi dell’articolo 45 del Codice della proprietà industriale possono costituire oggetto di brevetto “le invenzioni che sono nuove, che implicano un’attività inventiva e che possono avere un’applicazione industriale”.

Non tutti i trovati possono essere registrati come brevetto di invenzione, e pertanto è sempre opportuno rivolgersi ad un consulente per verificare se sussistono i requisiti di registrabilità.

Il diritto di brevetto per invenzione industriale concede infatti al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato e anche negli altri territori in cui si decide di estendere la protezione.

I requisiti previsti dalla legge perché un’invenzione possa essere oggetto di brevetto sono i seguenti

  • Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. A tal fine, sembra sufficiente che la novità si concretizzi in un risultato nuovo, volto a soddisfare interessi prima non risolti e non soddisfatti, anche mediante coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti quando ne derivi un risultato tecnicamente nuovo ed economicamente utile che sia miglioramento della tecnica preesistente.

Per il legislatore lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che sia stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero, difatti il trovato non deve risultare parte integrante di tutto ciò che sia stato divulgato prima del deposito della domanda del brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

  • Attività inventiva: l’attività inventiva esiste se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Deve trattarsi di un problema non risolto dalla tecnica, che il nuovo insegnamento risolve, ed è necessaria, quindi, una diversità/novità rispetto al passato. In pratica, si ritiene che l’invenzione non sia frutto di un processo inventivo se poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della tecnica anteriore esistente alla data di deposito del brevetto.
  • Industriabilità: l’invenzione, infine, per poter essere tutelata dal brevetto deve essere idonea a funzionare secondo lo scopo voluto. La descrizione ed i disegni devono consentire ad un tecnico del settore di poterla realizzare senza costringerlo a ricorrere a nuove ricerche o, comunque, a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni per poter realizzare il trovato oggetto di brevettazione.

Molto ci sarebbe ancora da aggiungere su questi argomenti, e sulle strategie da attuare qualora non fosse possibile ottenere un brevetto per invenzione. Siamo a vostra disposizione per valutare se sussistono i requisiti di registrabilità dell’invenzione, e per suggerire le alternative di legge, come la registrabilità di un modello industriale o la registrazione di know-how su tecnologia blockchain.